Gli Statuti

Preambolo

La Lega dei Ticinesi è stata costituita a Lugano il 17 gennaio 1991 da Giuliano Bignasca (1945-2013), Flavio Maspoli (1950-2007) e Mauro Malandra (1942-2016). Il presente Statuto sostituisce lo Statuto del 1991 e gli ulteriori atti formali.

Dopo la scomparsa del primo e unico presidente Giuliano “Nano” Bignasca, la conduzione è stata assunta dal coordinatore Attilio Bignasca (1943-2020), poi dal gruppo denominato “i colonnelli” (così voluto e chiamato dal coordinatore) e in seguito – sino alla costituzione formale degli organi associativi – da quattro coordinatori.

I. Disposizioni generali

Art. 1

Sotto la denominazione “Lega dei Ticinesi” (in seguito denominata LEGA), è costituita con sede a Lugano in Via Monte Boglia 3, un’associazione politica retta dal presente Statuto e dagli art. 60ss CCS.
La LEGA è proprietaria dello stemma e logo del 1991 e le sue successive evoluzioni grafiche.

Art. 2

Lo scopo della LEGA è la promozione di un movimento democratico dei cittadini.

Art. 3

La LEGA risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei Soci, del Coordinatore e del Segretario.
I mezzi finanziari della LEGA sono composti da contributi, da donazioni e da ricavi dalle attività associative.
I contributi finanziari richiesti ai Soci sono decisi dall’Assemblea.

II. Soci

Art. 4

I soci si distinguono in:

a) Soci ordinari

Sono Soci ordinari, se hanno pagato la quota sociale e sono in carica, i Municipali della LEGA, i Deputati al Gran Consiglio della LEGA, i Consiglieri di Stato della LEGA e i Consiglieri nazionali della LEGA.
Su proposta del Coordinatore, previo avallo dell’Assemblea, sono pure Soci ordinari, se hanno pagato la tassa, i responsabili designati dalle Sezioni della LEGA sul territorio; rispettivamente, tutte le persone che contribuiscono fattivamente il raggiungimento degli scopi sociali.

b) Soci onorari

Sono Soci onorari in particolare i fondatori che hanno partecipato con diritto di voto alla revisione dello Statuto il 20 giugno 2021, qualora non siano soci ordinari.
Sono Soci onorari tutti coloro che, designati tali dall’Assemblea su proposta del Coordinatore, con la loro opera hanno contribuito in modo particolare al bene della LEGA.
Come i Soci ordinari, all’Assemblea anche i Soci onorari hanno diritto di voto.

c) Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori coloro che versano un contributo finanziario alla LEGA. Essi possono partecipare all’Assemblea, su decisione del Coordinatore, ma non hanno diritto di voto.

Art. 5

I soci ordinari e onorari sono iscritti nel libro dei Soci. I soci ordinari e onorari hanno uguali diritti e doveri e sono eleggibili in tutte le cariche della LEGA.

Art. 6

Il comportamento di ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà, rispetto verso gli organi della LEGA e verso gli altri soci.

Art. 7

Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo in forma scritta le dimissioni dalla LEGA senza preavviso.

Art. 8

Un socio può venir espulso dalla LEGA qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere alla stessa.
L’espulsione è pronunciata dall’Assemblea dei Soci.

III. Organi dell’Associazione

Art. 9

Gli organi della LEGA sono:

a) l’Assemblea dei soci
b) il Coordinatore
c)  l’Ufficio di revisione

Art. 10

L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo della LEGA e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per Statuto ad altri organi. In particolare esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per gravi motivi.
L’Assemblea ordinaria è convocata a cura del Coordinatore una volta all’anno, al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno.
L’Assemblea delibera sulle trattande proposte dal Coordinatore e, in ogni caso, sulle seguenti:

  • approvazione dei conti annuali;
  • approvazione e modifiche dello Statuto;
  • nomina del Coordinatore;
  • nomina dell’Ufficio di revisione;
  • ratifica i nominativi dei candidati proposti dal Coordinatore alle cariche di competenza Cantonale;
  • ratifica eventuali alleanze elettorali a livello cantonale e federale proposte dal Coordinatore;
  • importo del contributo finanziario base chiesto ai soci;
  • l’espulsione di un socio, secondo art. 8.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno tre (3) settimane prima della data fissata per l’Assemblea.
La convocazione menzionerà le trattande all’ordine del giorno. Non potranno essere prese risoluzioni su trattande non debitamente preannunciate.
Ogni socio avente diritto di voto può proporre al Coordinatore, entro 10 giorni dall’Assemblea, delle trattande affinché figurino all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.
Il Coordinatore potrà convocare i soci in Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, indicando le trattande all’ordine del giorno.
Parimenti un quinto dei soci aventi diritto di voto può chiedere per iscritto al Coordinatore la convocazione di un’Assemblea straordinaria, indicando e motivando nelle richieste le trattande e le proposte all’ordine del giorno.

Art. 12

Le convocazioni avvengono tramite posta elettronica.

Art. 13

Le Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono validamente costituite indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Art. 14

I lavori assembleari sono diretti dal Coordinatore, che funge da presidente della stessa; egli dirige l‘Assemblea assicurando l’ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni.
Egli è assistito dal Segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall’Assemblea all’inizio dei lavori.

Art. 15

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 16

Per le nomine alle cariche sociali è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Se i candidati sono più di due e nessuno di essi raggiunge al primo scrutinio la maggioranza richiesta, verrà indetta una seconda votazione e risulterà eletto o risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di parità di voti si procederà ad un nuovo scrutinio e, ripetendosi il risultato di tale votazione, si procederà alla convocazione di un’Assemblea straordinaria da tenersi entro un massimo di quattro (4) settimane per procedere ad una nuova votazione.
Per la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea.
Per lo scioglimento della LEGA è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea, purché tale maggioranza non sia inferiore alla metà più uno dei soci.
In caso di scioglimento, l’Assemblea dei Soci deciderà circa la destinazione del patrimonio della LEGA, esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.
Tutte le altre deliberazioni assembleari vengono prese a semplice maggioranza.

Art. 17

Il Coordinatore
La nomina del Coordinatore della LEGA spetta all’Assemblea dei Soci. Il Coordinatore rimane in carica per la durata di quattro (4) anni. Di regola il quadriennio ha inizio nell’anno in cui si tengono le Elezioni Comunali.
Il Coordinatore designa uno o più Vicecoordinatori, come pure il Segretario della LEGA. Questi costituiscono il Coordinamento.

Art. 19

L’Ufficio di revisione
L’Assemblea nomina due revisori di conti, non necessariamente soci, che restano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. Non possono essere membri del Coordinamento.

Art. 18

Il Coordinatore si avvale per tutti i suoi compiti della stretta collaborazione dei Vicecoordinatori e del Segretario.

In particolare gli competono i seguenti compiti:

  • elabora gli obiettivi della LEGA, la gestisce e ne determina il programma;
  • amministra il patrimonio sociale, allestisce i preventivi ed i conti annuali;
  • gestisce la comunicazione interna ed esterna della LEGA;
  • rappresenta la LEGA nei confronti di terzi, con firma congiunta a due del Coordinatore con un Vice o il Segretario;
  • propone all’Assemblea dei Soci per ratifica i nominativi dei candidati alle cariche di competenza Cantonale e Federale (Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Consiglio Nazionale e Consiglio agli Stati);
  • cura i rapporti con il Gruppo parlamentare in Gran Consiglio;
  • cura i rapporti con le Sezioni della LEGA, sulle quali funge da supervisore attraverso il Segretario.

Può inoltre istituire commissioni di lavoro al fine di ottimizzare i compiti affidatigli e migliorare la coesione della LEGA, e può far capo a collaboratori esterni.

Movimento Giovani Leghisti

Art. 20

La LEGA coinvolge e sostiene, con le modalità decise dal Coordinatore, le attività svolte dal Movimento Giovani Leghisti, che riunisce i leghisti attivi dai 15 ai 35 anni.

Disposizioni generali

Art. 21

Per tutto quanto non espressamente contemplato nello Statuto, fanno stato le disposizioni legali sulle Associazioni del Codice Civile Svizzero.

Art. 22

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea ordinaria del 16 giugno 2024, entra immediatamente in vigore ed annulla e sostituisce ogni precedente versione.