Gli Statuti

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Preambolo

La Lega dei Ticinesi è stata costituita a Lugano il 17 gennaio 1991 da Giuliano Bignasca (1945-2013), Flavio Maspoli (1950-2007) e Mauro Malandra (1942-2016). Il presente statuto sostituisce lo statuto del 1991 e gli ulteriori atti formali. Dopo la scomparsa del primo e unico presidente Giuliano “Nano” Bignasca, la conduzione è stata assunta dal coordinatore Attilio Bignasca (1943-2020), poi dal gruppo denominato “i colonnelli” (così voluto e chiamato dal coordinatore) e in seguito – sino alla costituzione formale degli organi associativi – da quattro coordinatori.

Disposizioni generali

Art. 1

Sotto la denominazione “Lega dei Ticinesi” (in seguito denominata LEGA), è costituita con sede a Lugano, un’associazione politica retta dai presenti statuti e dagli art. 60ss CCS.
L’Associazione è proprietaria dello stemma e logo del 1991 e le sue successive evoluzioni grafiche.

Art. 2

Lo scopo dell’Associazione è la promozione di un movimento democratico dei cittadini.

Art. 3

L’Associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale.
Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci e dei membri del Consiglio Esecutivo.
I mezzi finanziari dell’Associazione sono composti da contributi, da donazioni e da ricavi dalle attività associative.

Soci

Art. 4

I soci si distinguono in:

  1. Soci fondatori
    Soci fondatori sono le persone che hanno partecipato alla revisione dei presenti statuti.
    Sono considerati soci fondatori:

    • i deputati al Gran Consiglio della LEGA in carica,
    • i Consiglieri di Stato della LEGA, attualmente o già in carica,
    • i Consiglieri nazionali della LEGA attualmente o già in carica,
    • nonché Antonella Bignasca, Fabio Badasci e Paolo Sanvido
  2. Soci ordinari
    Sono soci ordinari i municipali della LEGA in carica, i deputati al Gran Consiglio della LEGA in carica, i Consiglieri di Stato della LEGA in carica e i consiglieri nazionali della LEGA in carica, per quanto non già soci fondatori.
  3. Soci onorari
    Sono soci onorari coloro che con la loro opera contribuiscono o hanno
    contribuito al raggiungimento degli scopi sociali.
    La proposta può essere fatta da qualsiasi socio, la relativa decisione spetta al Consiglio Esecutivo.

Art. 5

I soci fondatori, ordinari ed onorari sono iscritti nel libro degli associati e hanno uguali diritti e doveri e sono eleggibili a tutte le cariche dell’Associazione.

Art. 6

Il comportamento di ogni socio deve in ogni momento essere esemplare e non dare adito a critiche o scandali. Ciò presuppone dignità, lealtà, rispetto verso gli organi dell’Associazione e verso gli altri soci.

Art. 7

Qualsiasi socio può presentare in ogni tempo in forma scritta le dimissioni dall’Associazione senza preavviso

Art. 8

Un socio può venir espulso dall’Associazione qualora con la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all’Associazione stessa.
L’espulsione è pronunciata dall’Assemblea dei soci.

Organi dell’associazione

Art. 9

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Esecutivo
  3. l’Ufficio di revisione

Art. 10

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione e prende tutte le decisioni non espressamente riservate per statuti ad altri organi. In particolare esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi con facoltà di revocare i membri degli stessi per gravi motivi.
L’Assemblea ordinaria è convocata a cura del Consiglio Esecutivo una volta all’anno, al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno.
L’Assemblea delibera sulle trattande proposte dal Consiglio Esecutivo e, in ogni caso, sulle seguenti:

  • approvazione dei conti annuali;
  • approvazione e modifiche degli statuti;
  • nomina dei membri del Consiglio Esecutivo, per quanto di sua competenza;
  • nomina dell’Ufficio di revisione;
  • ratifica i nominativi dei candidati proposti dal Consiglio Esecutivo alle cariche di competenza Cantonale;
  • ratifica eventuali alleanze elettorali a livello cantonale e federale proposte dal Consiglio Esecutivo;
  • l’espulsione di un socio, secondo art. 8.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno tre (3) settimane prima della data fissata per l’Assemblea.
La convocazione menzionerà le trattande all’ordine del giorno. Non potranno essere prese risoluzioni su trattande non debitamente preannunciate.
Ogni socio avente diritto di voto può proporre al Consiglio Esecutivo, entro 10 giorni dall’Assemblea, delle trattande affinché figurino all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Esecutivo potrà convocare i soci in Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, indicando le trattande all’ordine del giorno.
Parimenti un quinto dei soci aventi diritto di voto può chiedere per iscritto al Consiglio Esecutivo la convocazione di un’Assemblea straordinaria, indicando e motivando nelle richieste le trattande e le proposte all’ordine del giorno.

Art. 12

Le convocazioni avvengono tramite posta elettronica.

Art. 13

Le Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) sono validamente costituite indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Art. 14

I lavori assembleari sono diretti dal Presidente del giorno, che funge da presidente della stessa; egli dirige l‘Assemblea assicurando l’ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni.
Egli è assistito dal segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall’Assemblea all’inizio dei lavori

Art. 15

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 16

Per le nomine alle cariche sociali è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Se i candidati sono più di due e nessuno di essi raggiunge al primo scrutinio la maggioranza richiesta, verrà indetta una seconda votazione e risulterà eletto o risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di parità di voti si procederà ad un nuovo scrutinio e, ripetendosi il risultato di tale votazione, si procederà alla convocazione di un’Assemblea straordinaria da
tenersi entro un massimo di quattro (4) settimane per procedere ad una nuova votazione.
Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea.
Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto presenti all’Assemblea, purché tale maggioranza non sia inferiore alla metà più uno dei soci.
In caso di scioglimento, l’Assemblea dei soci deciderà circa la destinazione del patrimonio dell’Associazione, esclusa qualsiasi ripartizione tra i soci.
Tutte le altre deliberazioni assembleari vengono prese a semplice maggioranza.

Art. 17

Il Consiglio Esecutivo della Lega dei Ticinesi si compone di regola di 7 membri:

  • i rappresentanti della LEGA membri del Consiglio di Stato;
  • il capogruppo della LEGA in Gran Consiglio;
  • i rappresentanti della LEGA membri delle Camere federali;
  • tutti gli altri membri sono eletti dall’Assemblea per il rispettivo quadriennio in corso.

Il Consiglio Esecutivo sceglie al proprio interno un Coordinatore, un Vice Coordinatore
ed eventualmente un Portavoce.

Art. 19

Il Consiglio Esecutivo può avvalersi di collaboratori esterni e/o commissioni di lavoro al fine di ottimalizzare i compiti affidatigli. Di regola si tratta di ruoli di segretariato, comunicazione, contabilità.

Art. 20

L’Assemblea nomina due revisori di conti, non necessariamente soci, che restano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. Non possono essere membri del Consiglio Esecutivo

Art. 18

Il Consiglio Esecutivo ha i seguenti compiti:

  • elabora gli obiettivi dell’Associazione e ne determina il programma;
  • sottoponendo all’Assemblea per ratifica eventuali alleanze elettorali a livello
    cantonale e federale;
  • amministra il patrimonio sociale, allestisce i preventivi ed i bilanci;
  • si occupa della gestione dell’Associazione;
  • rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi, con firma congiunta a due del Coordinatore e di un altro membro del Consiglio Esecutivo;
    nomina delle commissioni;
  • propone all’Assemblea dei soci per ratifica i nominativi dei candidati alle cariche di competenza Cantonale (Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Consiglio Nazionale e Consiglio agli Stati);
  • tiene i rapporti con i gruppi e le sezioni della Lega dei Ticinesi;
  • funge da supervisore – attraverso il Segretario – sulle sezioni della Lega dei
    Ticinesi

Movimento Giovani Leghisti

Art. 21

La Lega dei Ticinesi sostiene, con le modalità decise dal Consiglio Esecutivo, le attività svolte dal Movimento Giovani Leghisti.
Il presidente pro tempore del MGL partecipa a livello consultivo alle riunioni del Consiglio Esecutivo.

Disposizioni generali

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente contemplato nei presenti statuti, fanno stato le disposizioni legali sulle Associazioni del Codice Civile Svizzero.

Art. 23

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea straordinaria del 20 giugno 2021, entra immediatamente in vigore ed annulla e sostituisce ogni precedente versione